Decreto Legge 206 Il parere dell Ing. Basilio Cangialosi

Decreto Legge 206 Il parere dell Ing. Basilio Cangialosi

Estetispa ha chiesto un parere in merito al nuovo Decreto Legge 206 sulle apparecchiature elettromeccaniche che possono essere utilizzate dalle estetiste, all’Ing.Basilio Cagialosi.

Ecco il Suo punto di vista

1) In data 12/01/2016 è entrato in vigore il decreto legge 206 sulle apparecchiature elettromeccaniche concesse in uso all’estetista. Cosa ne pensa?

“Per capire bene facciamo un po’ di cronistoria:
La legge per l’estetica è stata fatta il 4 gennaio del 1990 , da Andreotti, Cossiga e Vassalli.
Per la sicurezza elettrica il 19-10-1992 è stata pubblicata la norma CEI 62-39 Apparecchi Elettrici per uso estetico Guida generale per la sicurezza. Attualmente non modificata e in vigore.
Il 12 maggio2011 è stato pubblicato il decreto 110
Questo decreto secondo il mio parere è stata una marchetta dei nostri politici alla potente lobby dei medici.
Il decreto mettendo dei limiti ha da una parte bloccato la ricerca e lo sviluppo delle macchine e dall’altro depotenziando le macchine ne ha di fatto vietato l’uso all’estetiste, consentendole invece ai medici.
La Confestetica ha fatto ricorso al Consiglio di Stato e ha vinto con la sentenza n° 01474/2014 in data 24 marzo 2014.
La sentenza ha rimosso ogni limite sugli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l’attività di estetista, “annullate le impugnate disposizioni regolamentari nelle parti in cui non includono, o includono con ingiustificate limitazioni” pertanto si comunica che (l’allegato 1 del D.M. 110/2011) è da intendersi in vigore con la rimozione dei limiti imposti dal decreto stesso. Per quanto riguarda (l’allegato 2 del D.M. 110/2011) riguardante le schede tecnico dinamiche sono annullate laddove includono o non includono ingiustificate limitazioni.
Con questa saggia sentenza l’estetiste hanno potuto usare tutte le macchine previste dal decreto SENZA il depotenziamento o i limiti. La sicurezza era garantita dalle norme CEI 62-39 e dai corsi di formazione obbligatori.
E’ stata una chiara vittoria sulla lobby dei medici !!!!
Ma la potente lobby ci ha riprovato e il 15 ottobre 2015 è uscito il decreto 206 che ha riportato l’orologio al 2011.

La legge n°1 del 4 gennaio 1990 definisce così il ruolo professionale dell’estetista:

Art. 1.
1. L’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i
trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette
condizioni, di migliorarne e proteggerne l’aspetto estetico,
modificandolo attraverso l’eliminazione o l’attenuazione degli
inestetismi presenti.
2. Tale attivita’ puo’ essere svolta con l’attuazione di tecniche
manuali, con l’utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per
uso estetico, di cui all’elenco allegato alla presente legge, e con
l’applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11
ottobre 1986, n. 713.
3. Sono escluse dall’attivita’ di estetista le prestazioni dirette
in linea specifica ed esclusiva a finalita’ di carattere terapeutico.

Secondo la legge perché l’estetista possa utilizzare un’apparecchiatura elettromeccanica sono sufficienti, due condizioni: che sia nell’elenco allegato e che sia stata costruita per uso estetico. Da nessuna parte c’è scritto che l’estetista deve usare macchine depotenziate (poco efficaci) e i medici invece macchine efficaci.”

2) Secondo Lei, ci sono spazi di miglioramento di questa legge? Se si, quali?
“Eliminazione dei limiti farlocchi, sono i tecnici che in collaborazione con le estetiste impostano i parametri per avere i risultati migliori. La mia macchina è più efficace , ne venderò di più e avrò più sviluppo e successo, se mi imbrigli con i limiti , imbrigli lo sviluppo della macchina stessa.
Fare delle regole per poter inserire ulteriori macchine nell’elenco ufficiale, per non bloccarsi il futuro.”

3) Il Decreto da Lei viene visto come un limite imposto al lavoro dell’estetista o come tutela per l’estetista e il suo cliente?
“Il Decreto è sicuramente un limite imposto all’estetiste, le sicurezze e le tutele dei clienti sono nella professionalità e nella formazione continua. Chi produce le macchine deve produrre seguendo la CEI 62-39 , chi usa le macchine deve essere formata e professionista. Non è legittimo togliere l’uso delle sgorbie per favorire i podologi o depotenziare la luce pulsata a 13J/cm² per favorire i medici !”

4) Mi può dare una Sua interpretazione (tecnica o per esperienza personale) sull’efficacia delle apparecchiature in riferimento alle schede allegate al decreto 206?

“Non conosco l’equipe che ha redatto le schede tecniche, ma posso provare ad analizzare quella sul laser per depilazione (la scheda 21b).
Descrizione dell’apparecchio:
Apparecchio laser impulsato, progettato e costruito per l’impiego nel settore estetico e opportunamente defocalizzato esclusivamente per i trattamenti di depilazione.Affinche’ il trattamento risulti efficace e sicuro, lo spot del laser deve essere maggiore o uguale a 10mm, la densita’ di energia non deve superare i 40 J/cm2 , la durata di impulso laser massima T=300 ms e la lunghezza d’onda deve essere compresa nell’intervallo fra 800 e
1200 nm.Gli strumenti devono avere un misuratore di potenza a bordo ed eventualmente un sistema di controllo della distanza e dell’area da trattare.

Spot = macchia, chiazza, piccolo cerchio, sicuramente è un’area piccola, una superficie.
I tecnici per le misure di aree o superfici utilizzano come unità di misura i mm² non le misure lineari !!
Quindi con la logica dell’alcool test a 0.49 puoi guidare a 0.5 sei ubriaco e ti blocco. NON esiste alcun laser defocalizzato che possa rispettare questo limite: 10mm e i Nas (se leggessero i decreti) dovrebbero sequestrare tutti i laser in commercio. I nostri laser hanno spot superiori ai 10mm²
la densita’ di energia non deve superare i 40 J/cm² , Chiaramente chi ha scritto questo non conosce il laser e non ha idea di cosa siano i 40J/cm² con un laser, io con 40 J/cm² buco tranquillamente una lattina di coca cola….
la durata di impulso laser massima T=300msec, è un numero messo li (secondo me a caso) , nella scheda della luce pulsata il valore è: le durate di impulso fra 2 e 50ms, Ma non devono utilizzare lo stesso metodo per bruciare il pelo? la cosiddetta termolisi selettiva? Perché durate cosi diverse? Il TTR o tempo di rilassamento termico del pelo e della pelle (è legato al cliente) non è lo stesso per le due tecnologie? E’ inutile dire che chi ha fatto questa scheda conosce la luce pulsata ma NON conosce l’uso del laser …
Provate a lavorare anche solo una volta con un laser a diodo defocalizzato e fate un’analisi dei rischi e vedrete che :

a) dispositivi di sicurezza come sensori a contatto o di prossimita’che impediscano l’emissione quando il manipolo non e’ a contatto con la pelle;
b) un misuratore di energia che controlli il livello di emissione dell’apparecchio all’uscita della fibra ottica/ manipolo;
c) eventuali mezzi di protezione che racchiudano l’emissione nell’area di trattamento per impedire emissioni laterali o riflessioni del target.
AVVERTENZE
Oltre a quelle sopra indicate, e comunque prima di iniziare il trattamento, proteggere gli occhi con appositi occhiali.
Non dirigere il raggio sugli occhi del soggetto trattato,
dell’operatore e di altre persone eventualmente presenti nella sala dove il laser e’ in uso, ovvero su superfici riflettenti.

Chi ha scritto queste parole NON ha mai usato il laser a diodo defocalizzato per uso estetico. Il laser defocalizzato a due dita di distanza dal manipolo NON è assolutamente pericoloso, anche se lasci gli specchi etc”

5) Brevemente, le Sue conclusioni in merito al decreto 206
“Subito occorre partecipare attivamente al ricorso al TAR presentato da Confestetica per ottenere l’annullamento dei limiti ( cosi come già ottenuto con la prima vittoria). Oltre a contribuire economicamente al giusto ricorso occorre informare informare e informare correttamente le estetiste perché solo uniti e informati si vince!!
Alle prossime elezioni ricordarsi dei seguenti nomi : Lorenzin – Orlando- Guidi e NON votare né loro né i loro partiti è l’unico potere che abbiamo e dobbiamo assolutamente usarlo !!
Solo in Italia abbiamo che per fare l’infermiera devi essere laureata ma per fare il Ministro alla salute o alla giustizia o al lavoro basta un diploma qualsiasi .. Non possiamo poi lamentarci se chi scrive le schede tecniche non conosce le unità di misura …”

Ringraziamo l’Ing. Basilio Cangialosi per il tempo che ci ha dedicato.

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Valentina Benedetto

Valentina Benedetto

Valentina è l’ideatrice del concetto di Estetispa, nonché la figura principale con la quale si interfacciano le estetiste. Nasce come Spa Manager e dopo anni di attività dove aiuta le estetiste dei suoi team, decide di volerne aiutare di più così realizza Estetispa per fornire strumenti ed informazioni che secondo lei sono utili alle estetiste per potersi affermare professionalmente.

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